Art. 31

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 23 giu 2015
Comunicazione di informazioni Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di esperti presso l'SGC. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi: a) la cittadinanza degli esperti distaccati provenienti da un'OIG di cui all', paragrafo 4, secondo comma; b) le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell', paragrafo 4; c) l'assegnazione di tutti gli esperti; d) qualsiasi sospensione e fine anticipata del distacco degli esperti di cui agli ; e) l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'.
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Comunicazione di informazioni (Art. 31 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo