Art. 30

Reclami

In vigore dal 23 giu 2015
Reclami Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 TFUE, gli esperti possono presentare, presso l'unità della direzione generale Amministrazione competente per i reclami e le richieste ai sensi dello statuto, un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio del segretario generale del Consiglio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il direttore generale dell'amministrazione notifica la decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'esperto non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.
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Reclami (Art. 30 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo