Art. 28

Condizioni di lavoro

In vigore dal 23 giu 2015
Condizioni di lavoro 1.   In deroga all', paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno. 2.   L', paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. 3.   L', paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.
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Condizioni di lavoro (Art. 28 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo