Art. 14

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

In vigore dal 23 giu 2015
Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi 1.   Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi. 2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto è assegnato. 3.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale supplementare per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso. 4.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati. 5.   All'esperto il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore generale del servizio a cui è assegnato. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore generale del servizio procede ad una consultazione preventiva con il direttore generale dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1027:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi (Art. 14 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo