Art. 15

Congedo speciale per motivi di formazione

In vigore dal 23 giu 2015
Congedo speciale per motivi di formazione Il presente articolo si applica agli esperti il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi. In deroga all', paragrafo 3, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione dell'esperto da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'esperto. Le indennità di cui all' non sono versate durante detto congedo speciale supplementare.
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Congedo speciale per motivi di formazione (Art. 15 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo