Art. 19

Indennità

In vigore dal 23 giu 2015
Indennità 1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per funzionari di cui all' dell'allegato VII dello statuto. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. 2.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella: Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km) Importo in EUR 0 — 150 0,00 > 150 82,70 > 300 147,03 > 500 238,95 > 800 385,98 > 1 300 606,55 > 2 000 726,04 3.   Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di paternità o di adozione, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC, fatti salvi gli . In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale. 4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito. 5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all', paragrafo 1, il datore di lavoro informa l'SGC in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità sono detratti dalle corrispondenti indennità versate all'END dall'SGC. 6.   L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 65 e dell'allegato XI dello statuto si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Indennità (Art. 19 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo