Art. 20

Spese di viaggio

In vigore dal 23 giu 2015
Spese di viaggio 1.   All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio. 2.   Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all' dell'allegato VII dello statuto. 3.   L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione. 4.   Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.
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Spese di viaggio (Art. 20 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo