Art. 22

Formazione

In vigore dal 23 giu 2015
Formazione L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1027:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Formazione (Art. 22 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo