Art. 22
Formazione
In vigore dal 23 giu 2015
Formazione
L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
Storico versioni
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