Art. 24
Esperti distaccati per brevi periodi senza spese
In vigore dal 23 giu 2015
Esperti distaccati per brevi periodi senza spese
1. Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all', paragrafo 1.
Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'.
2. Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.
3. Fatto salvo l', l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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