Art. 29

Missioni

In vigore dal 23 giu 2015
Missioni 1.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro. 2.   Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione. 3.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.
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Missioni (Art. 29 Decisione (UE) 2015/1027) — Testo vigente | Portale Normativo