Art. 13
Assenza per malattia o infortunio
In vigore dal 23 giu 2015
Assenza per malattia o infortunio
1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'esperto avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il recapito al quale si trova. L'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.
2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o infortunio.
3. Se l'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all', paragrafi 1 e 2, sono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
4. Tuttavia, se è vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'esperto continua a ricevere per intero le indennità di cui all', paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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