Art. 12
Orario di lavoro
In vigore dal 23 giu 2015
Orario di lavoro
1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di orario di lavoro e di orario flessibile, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'SGC.
2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, l'SGC può autorizzare un esperto a lavorare a tempo parziale.
3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'esperto presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.
4. Agli esperti possono essere concesse le indennità applicabili presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni o di una permanenza.
Storico versioni
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