Art. 11
Previdenza sociale
In vigore dal 23 giu 2015
Previdenza sociale
1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro certifica all'SGC che l'esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica dello Stato membro oppure all'OIG da cui dipende l'esperto. A tal fine, l'amministrazione pubblica dello Stato membro fornisce all'SGC l'attestato di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («documento portatile A1»). L'OIG fornisce all'SGC un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'esperto è coperto dall'SGC contro i rischi di infortunio. L'SGC fornisce all'esperto una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui questi si presenta al servizio competente della direzione generale Amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.
3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'esperto partecipa in applicazione dell', paragrafo 3, e dell', sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.
Storico versioni
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