Art. 9

Sospensione del distacco

In vigore dal 23 giu 2015
Sospensione del distacco 1.   Su richiesta scritta dell'esperto o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata della sospensione: a) il versamento delle indennità di cui all' è sospeso; b) il rimborso delle spese di cui all' è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC. 2.   L'SGC informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
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