Art. 3
Procedura di selezione
In vigore dal 23 giu 2015
Procedura di selezione
1. Gli esperti sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente, le cui modalità pratiche sono stabilite in conformità dell'.
Fatto salvo l', paragrafo 4, il distacco di esperti avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.
2. Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri o alle OIG. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature.
3. Tutte le candidature sono trasmesse all'SGC tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri o attraverso il dipartimento per le risorse umane delle OIG.
4. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l'SGC può decidere, nell'interesse del Consiglio europeo, che un esperto sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'SGC.
6. L'SGC crea un fascicolo individuale per l'esperto. Tale fascicolo contiene pertinenti informazioni amministrative.
Storico versioni
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