Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 giu 2015
Ambito di applicazione
1. Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli esperti che soddisfano le condizioni di cui all' distaccati presso l'SGC nell'interesse del Consiglio europeo e del Consiglio e rientranti in una delle seguenti categorie:
a)
esperti nazionali distaccati («END»), compresi esperti distaccati:
i)
da amministrazioni pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale o regionale;
ii)
previa autorizzazione concessa caso per caso dall'SGC, da un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro, a livello nazionale o regionale, se gli interessi dell'SGC giustificano l'apporto di competenze specifiche come misura temporanea, a condizione che il datore di lavoro:
—
sia un'università o un istituto di ricerca indipendente che non mira a realizzare profitti a fini di redistribuzione, oppure
—
faccia parte del settore pubblico quale definito dal diritto nazionale del datore di lavoro stesso.
Gli END possono essere distaccati senza spese («DSS»);
b)
DSS di un'organizzazione intergovernativa («OIG») pubblica (ad eccezione degli organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto), nei casi in cui sia necessario il trasferimento di competenze o conoscenze specifiche.
2. Gli non si applicano ai DSS.
Storico versioni
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