Art. 9

Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione

In vigore dal 18 mag 2015
Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione 1.   È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'. 2.   In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (9); b) è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; d) è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante; e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante; f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3.   Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4.   Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5.   Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 6.   Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori. 7.   Tutte le piante di cui al paragrafo 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (10).
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