Art. 11

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

In vigore dal 18 mag 2015
Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate 1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto; b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile. 3.   L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.
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Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate (Art. 11 Decisione (UE) 2015/789) — Testo vigente | Portale Normativo