Art. 10
Rintracciabilità
In vigore dal 18 mag 2015
Rintracciabilità
1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.
2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.
3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.
4. Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.
5. Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.
6. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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