Art. 8
Definizione di una zona di sorveglianza in Italia
In vigore dal 18 mag 2015
Definizione di una zona di sorveglianza in Italia
1. È stabilita una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 30 km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce.
2. Nella zona di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento e analisi delle piante sintomatiche.
La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.
Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all'.
3. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
Storico versioni
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