Art. 14
Relazioni sulle misure
In vigore dal 18 mag 2015
Relazioni sulle misure
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:
a)
una relazione sulle misure adottate a norma degli e sui risultati di tali misure;
b)
un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli nell'anno successivo.
Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare misure di contenimento a norma dell', comunica immediatamente alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista l'adozione.
Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'aggiornamento del piano.
Storico versioni
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