Art. 16
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente
In vigore dal 18 mag 2015
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente
Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;
b)
le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all', paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese;
c)
al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all', paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.
Storico versioni
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