Art. 16

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente

In vigore dal 18 mag 2015
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese; b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all', paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all', paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.
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Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente (Art. 16 Decisione (UE) 2015/789) — Testo vigente | Portale Normativo