Art. 15

Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

In vigore dal 18 mag 2015
Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras È vietata l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono state introdotte nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostate all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.
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