Art. 13
Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9
In vigore dal 18 mag 2015
Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'
Qualora dai controlli di cui all', paragrafo 2, risulti che le condizioni di cui all' non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.
Storico versioni
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