Art. 18
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
In vigore dal 18 mag 2015
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell' della direttiva 2004/103/CE della Commissione (11) e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4.
2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
a)
un esame visivo; e
b)
in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
a)
un esame visivo; e
b)
campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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