Art. 19
Esecuzione
In vigore dal 18 mag 2015
Esecuzione
Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
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