Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 mag 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «organismo specificato»: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b) «piante specificate»: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;
c) «piante ospiti»: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II;
d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:
i)
impianto;
ii)
riproduzione;
iii)
produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione;
iv)
introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
v)
messa a disposizione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:789:oj#art-1