Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 mag 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «organismo specificato»: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b)   «piante specificate»: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I; c)   «piante ospiti»: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II; d)   «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante: i) impianto; ii) riproduzione; iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione; iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; v) messa a disposizione sul mercato.
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