Art. 2
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
In vigore dal 18 mag 2015
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.
4. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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