Art. 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

In vigore dal 18 mag 2015
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 1.   Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato. 2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione. 3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta. 4.   Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
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