Art. 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri

In vigore dal 18 mag 2015
Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate. Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.
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Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri (Art. 3 Decisione (UE) 2015/789) — Testo vigente | Portale Normativo