Art. 4

Definizione delle zone delimitate

In vigore dal 18 mag 2015
Definizione delle zone delimitate 1.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»). 2.   La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto. La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime. Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno l'intera provincia. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 3.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4.   Sulla base delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE (5), la Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle zone delimitate e lo trasmette agli Stati membri. 5.   Se, in base alle ispezioni di cui all' e al monitoraggio di cui all', paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. 6.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato; b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 7.   Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro: a) effettua un'ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; b) in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata; c) notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di cui al punto a) non appena sono disponibili.
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Definizione delle zone delimitate (Art. 4 Decisione (UE) 2015/789) — Testo vigente | Portale Normativo