Art. 7

Misure di contenimento

In vigore dal 18 mag 2015
Misure di contenimento 1.   In deroga all', solo nella provincia di Lecce, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 6, (di seguito: «zona di contenimento»). 2.   Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni: a) in prossimità dei siti di cui all', paragrafo 2; b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico; c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell'Unione. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 3.   Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 4.   Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 5.   Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 6.   Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
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