Art. 51

Principi di base

In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base 1.   Se la Commissione o uno dei suoi servizi stabilisce che è necessario scambiare ICUE con un'altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell'Unione o con uno Stato terzo od organizzazione internazionale, vengono adottate le misure necessarie per predisporre un adeguato quadro giuridico o amministrativo a tale scopo, che potrebbe comprendere accordi sulla sicurezza delle informazioni o accordi amministrativi conclusi a norma dei pertinenti regolamenti. 2.   Fatto salvo l', le ICUE sono scambiate con un'altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell'Unione o con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale solo se è predisposto il suddetto quadro giuridico o amministrativo adeguato e se vi sono garanzie sufficienti in merito all'applicazione di principi di base e norme minime equivalenti per la protezione di informazioni classificate da parte dell'istituzione, agenzia, organo o ufficio dell'Unione o dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale interessati.
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