Art. 53

Scambio di ICUE con gli Stati membri

In vigore dal 13 mar 2015
Scambio di ICUE con gli Stati membri 1.   Le ICUE possono essere scambiate con gli Stati membri e comunicate ad essi a patto che essi proteggano tali informazioni in base ai requisiti applicabili alle informazioni classificate che recano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di livello equivalente, come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza contenuta nell'allegato I. 2.   Quando gli Stati membri introducono informazioni classificate che recano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale nelle strutture o nelle reti dell'Unione europea, quest'ultima protegge tali informazioni conformemente ai requisiti applicabili alle ICUE di livello equivalente come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza che figura nell'allegato I.
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