Art. 52

Scambio di ICUE con altre istituzioni, agenzie, organi e uffici dell'Unione

In vigore dal 13 mar 2015
Scambio di ICUE con altre istituzioni, agenzie, organi e uffici dell'Unione 1.   Prima di stipulare un accordo amministrativo per lo scambio di ICUE con altre istituzioni, agenzie, organi o uffici dell'Unione, la Commissione si assicura che l'istituzione, l'agenzia, l'organo o l'ufficio dell'Unione interessati: a) disponga di un quadro normativo per la protezione delle ICUE che preveda principi di base e norme minime equivalenti a quelli stabiliti nella presente decisione e nelle relative norme di attuazione; b) applichi norme di sicurezza e orientamenti in materia di sicurezza del personale, sicurezza materiale, gestione delle ICUE e sicurezza dei sistemi di informazione e comunicazione (CIS) che garantiscano un livello di protezione delle ICUE equivalente a quello della Commissione; c) contrassegni come ICUE le informazioni classificate prodotte. 2.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza, in stretta collaborazione con altri pertinenti servizi della Commissione, è il servizio capofila della Commissione per la conclusione di accordi amministrativi per lo scambio di ICUE con altre istituzioni, agenzie, organi o uffici dell'Unione. 3.   Di norma gli accordi amministrativi assumono la forma di uno scambio di lettere firmate dal direttore generale delle risorse umane e sicurezza a nome della Commissione. 4.   Prima di stipulare un accordo amministrativo sullo scambio di ICUE, l'autorità di sicurezza della Commissione effettua una visita per valutare il quadro normativo che tutela le ICUE e accertare l'efficacia delle misure attuate per proteggere le ICUE. Gli accordi amministrativi entrano in vigore e le ICUE sono scambiate solo se il risultato della visita di valutazione è soddisfacente e sono state rispettate le raccomandazioni formulate in tale occasione. Sono effettuate regolari visite di valutazione per verificare il rispetto degli accordi amministrativi e l'attuazione delle misure di sicurezza nel continuo rispetto dei principi di base e delle norme minime concordati. 5.   Nella Commissione, l'ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal Segretariato generale è di norma il principale punto d'ingresso e uscita per gli scambi delle informazioni classificate con altre istituzioni, agenzie, organi e uffici dell'Unione. Tuttavia, se per motivi operativi, organizzativi o di sicurezza è più appropriato per la protezione delle ICUE, gli uffici locali di registrazione delle ICUE istituiti nei servizi della Commissione conformemente alla presente decisione operano come principale punto d'ingresso e uscita delle informazioni classificate, nell'ambito delle competenze dei servizi della Commissione interessati. 6.   Il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione è informato delle procedure per la conclusione di accordi amministrativi a norma del paragrafo 2.
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Scambio di ICUE con altre istituzioni, agenzie, organi e uffici dell'Unione (Art. 52 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo