Art. 54

Scambio di ICUE con Stati terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 13 mar 2015
Scambio di ICUE con Stati terzi e organizzazioni internazionali 1.   Se la Commissione stabilisce di avere necessità a lungo termine di scambiare informazioni classificate con Stati terzi od organizzazioni internazionali, vengono adottate le misure necessarie per predisporre un adeguato quadro giuridico o amministrativo a tale scopo, che potrebbe comprendere accordi sulla sicurezza delle informazioni o accordi amministrativi conclusi a norma dei pertinenti regolamenti. 2.   Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni o gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni intese ad assicurare che gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali che ricevono le ICUE conferiscano loro una protezione appropriata al loro livello di classifica e conforme a norme minime che equivalgono a quelle previste nella presente decisione. 3.   La Commissione può pattuire accordi amministrativi a norma dell', se la classifica delle ICUE non supera in genere il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 4.   Gli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni classificate di cui al paragrafo 3 contengono disposizioni intese ad assicurare che gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali che ricevono le ICUE conferiscano loro una protezione appropriata al loro livello di classifica e conforme a norme minime che equivalgono a quelle previste nella presente decisione. Il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione è consultato in merito alla conclusione di accordi sulla sicurezza delle informazioni o di accordi amministrativi. 5.   La decisione di comunicare a Stati terzi od organizzazioni internazionali le ICUE originate dalla Commissione è presa caso per caso dal servizio della Commissione all'origine di dette ICUE nella Commissione, in funzione della natura e del contenuto di tali informazioni, della necessità di conoscere del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione. Se l'originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare, o delle fonti che può contenere, non è la Commissione, il servizio della Commissione che detiene tali informazioni classificate chiede anzitutto il consenso scritto dell'originatore. Se non è possibile stabilire l'originatore, il servizio della Commissione che detiene tali informazioni classificate ne assume la responsabilità dopo aver consultato il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione.
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Scambio di ICUE con Stati terzi e organizzazioni internazionali (Art. 54 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo