Art. 55
Accordi sulla sicurezza delle informazioni
In vigore dal 13 mar 2015
Accordi sulla sicurezza delle informazioni
1. Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni con Stati terzi od organizzazioni internazionali sono conclusi a norma dell'articolo 218 del TFUE.
2. Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni:
a)
stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime che disciplinano lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione e uno Stato terzo od organizzazione internazionale;
b)
prevedono modalità tecniche di attuazione da concordare tra le competenti autorità di sicurezza delle istituzioni e degli organi pertinenti dell'Unione e la competente autorità di sicurezza dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale interessati. Tali accordi tengono conto del livello di protezione garantito dalle normative, dalle strutture e dalle procedure in materia di sicurezza esistenti nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione;
c)
prevedono che, prima dello scambio di informazioni classificate nel quadro dell'accordo, si accerti che il destinatario è in grado di proteggere e salvaguardare in modo appropriato le informazioni classificate che gli vengono fornite.
3. Qualora a norma dell', paragrafo 1, si stabilisca la necessità di scambiare informazioni classificate, la Commissione consulta il Servizio europeo per l'azione esterna, il Segretariato generale del Consiglio e altre istituzioni e organi dell'Unione, se opportuno, per decidere se occorre presentare una raccomandazione a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.
4. Le ICUE non sono oggetto di scambio per via elettronica, a meno che non sia esplicitamente previsto dall'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dalle modalità tecniche di attuazione.
5. Nella Commissione, l'ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale è di norma il principale punto d'ingresso e uscita per gli scambi delle informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali. Tuttavia, se per motivi operativi, organizzativi o di sicurezza è più appropriato per la protezione delle ICUE, gli uffici locali di registrazione delle ICUE istituiti nei servizi della Commissione conformemente alla presente decisione operano come principale punto d'ingresso e uscita delle informazioni classificate, nell'ambito delle competenze dei servizi della Commissione interessati.
6. Per valutare l'efficacia delle normative, delle strutture e delle procedure di sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, la Commissione, in collaborazione con altre istituzioni, agenzie o organi dell'Unione, partecipa a visite di valutazione di comune accordo con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale interessati. Tali visite valutano:
a)
il quadro normativo applicabile per la protezione delle informazioni classificate;
b)
eventuali aspetti specifici della politica di sicurezza e del modo in cui è organizzata la sicurezza nello Stato terzo o nell'organizzazione internazionale che potrebbero avere un impatto sul livello delle informazioni classificate che possono essere oggetto di scambio;
c)
le misure e le procedure di sicurezza effettivamente attuate; e
d)
le procedure per il nulla osta di sicurezza per il livello delle ICUE da comunicare.
Storico versioni
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