Art. 56
Disposizioni amministrative
In vigore dal 13 mar 2015
Disposizioni amministrative
1. Qualora nell'ambito di un contesto politico o giuridico dell'Unione sussista una necessità a lungo termine di scambiare informazioni classificate in generale di livello non superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e qualora l'autorità di sicurezza della Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione, abbia stabilito in particolare che la parte in questione non possiede un sistema di sicurezza sufficientemente sviluppato da consentirle di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni, la Commissione può pattuire accordi amministrativi con le autorità competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione.
2. Gli accordi amministrativi assumono di norma la forma di uno scambio di lettere.
3. Prima di concludere l'accordo viene effettuata una visita di valutazione. Il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione è informato dei risultati della visita di valutazione. Qualora vi siano ragioni eccezionali per uno scambio urgente di informazioni classificate, possono essere comunicate ICUE purché venga compiuto ogni sforzo per effettuare tale visita di valutazione il più presto possibile.
4. Le ICUE non sono oggetto di scambio per via elettronica a meno che non sia esplicitamente previsto dall'accordo amministrativo.
Storico versioni
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