Art. 57

Comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE 1.   Se non sono stati conclusi accordi sulla sicurezza delle informazioni o accordi amministrativi e se la Commissione o uno dei suoi servizi stabilisce che sussista una necessità eccezionale, nell'ambito di un contesto politico o giuridico dell'Unione, di comunicare ICUE ad uno Stato terzo od ad un'organizzazione internazionale, l'autorità di sicurezza della Commissione, per quanto possibile, verifica con le autorità di sicurezza dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale interessati che le rispettive normative, strutture e procedure in materia di sicurezza siano tali da garantire che le ICUE comunicate siano protette secondo norme non meno rigorose di quelle previste nella presente decisione. 2.   La decisione di comunicare ICUE allo Stato terzo o all'organizzazione internazionale in questione, previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione, viene presa dalla Commissione in base a una proposta del membro della Commissione responsabile della sicurezza. 3.   In seguito alla decisione della Commissione di comunicare ICUE e previo consenso scritto dell'originatore, compresi gli originatori delle fonti che possono contenere, il servizio competente della Commissione inoltra le informazioni in questione, che riportano un contrassegno di divulgabilità indicante lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale cui sono state comunicate. Prima o al momento della comunicazione effettiva, il terzo in questione si impegna per iscritto a proteggere le ICUE che riceve conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nella presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE (Art. 57 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo