Art. 50
Trattamento di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED nell'ambito di contratti o convenzioni di sovvenzione classificati
In vigore dal 13 mar 2015
Trattamento di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED nell'ambito di contratti o convenzioni di sovvenzione classificati
1. La protezione delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate o conservate nell'ambito di contratti o convenzioni di sovvenzione classificati si basa su principi di proporzionalità e efficienza economica.
2. Non sono richiesti FSC o PSC nell'ambito di contratti o convenzioni di sovvenzione classificati che implicano il trattamento di informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3. Se un contratto o una convenzione di sovvenzione comportano il trattamento di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED in un CIS gestito da un contraente o beneficiario di sovvenzione, l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione garantisce, previa consultazione dell'autorità di sicurezza della Commissione, che nel contratto o convenzione di sovvenzione siano specificati i requisiti tecnici e amministrativi necessari in merito all'accreditamento o all'approvazione del CIS commisurati al rischio valutato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. La portata dell'accreditamento o dell'approvazione di tale CIS è concordata tra l'autorità di sicurezza della Commissione e l'NSA, DSA competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-50