Art. 49
Trasmissione di ICUE a contraenti o beneficiari di sovvenzioni situati in Stati terzi
In vigore dal 13 mar 2015
Trasmissione di ICUE a contraenti o beneficiari di sovvenzioni situati in Stati terzi
Le ICUE sono trasmesse a contraenti o beneficiari della sovvenzione situati in Stati terzi secondo misure di sicurezza convenute tra l'autorità di sicurezza della Commissione, il servizio della Commissione in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione e l'NSA, DSA o altra autorità di sicurezza competente del paese terzo interessato in cui il contraente o il beneficiario della sovvenzione ha sede.
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