Art. 48
Trasmissione e trasporto di ICUE in relazione ai contratti o alle convenzioni di sovvenzione classificati
In vigore dal 13 mar 2015
Trasmissione e trasporto di ICUE in relazione ai contratti o alle convenzioni di sovvenzione classificati
1. Per la trasmissione di ICUE mediante mezzi elettronici si applicano le pertinenti disposizioni del capo 5 della presente decisione.
2. Per quanto riguarda il trasporto di ICUE, si applicano le pertinenti disposizioni del capo 4 della presente decisione e delle relative norme di attuazione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
3. Per il trasporto di materiale classificato come merce, nel fissare i dispositivi di sicurezza si applicano i principi seguenti:
a)
la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto dal luogo di origine alla destinazione finale;
b)
il livello di protezione attribuito a una spedizione è determinato dal livello di classifica più elevato del materiale trasportato;
c)
qualsiasi movimento transfrontaliero di materiale classificato CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET è subordinato a un programma di trasporto elaborato dal mittente e approvato dalle NSA, DSA o altra autorità di sicurezza competente interessata;
d)
i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da punto a punto e sono completati quanto più rapidamente possibile secondo le circostanze;
e)
gli itinerari dovrebbero attraversare, per quanto possibile, unicamente Stati membri. Gli itinerari attraverso Stati diversi dagli Stati membri dovrebbero essere seguiti solo se autorizzati dall'NSA/DSA o da altra autorità di sicurezza competente degli Stati di spedizione e di destinazione.
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