Art. 46
Disposizioni specifiche per i contratti classificati
In vigore dal 13 mar 2015
Disposizioni specifiche per i contratti classificati
1. Le condizioni pertinenti alla protezione delle ICUE alle quali è ammesso il subcontratto da parte del contraente sono definite nel bando di gara e nel contratto classificato.
2. Prima di subappaltare parti di un contratto classificato il contraente ottiene il consenso dell'autorità contraente. Nessun subcontratto che prevede l'accesso a ICUE può essere aggiudicato a subcontraenti con sede in paesi terzi, a meno che vi sia un quadro normativo per la sicurezza delle informazioni come previsto al capo 7.
3. Spetta al contraente assicurare che tutte le attività del subcontratto si svolgano secondo le norme minime previste dalla presente decisione e astenersi dal fornire ICUE a un subcontraente senza previo consenso scritto dell'autorità contraente.
4. Per quanto riguarda le ICUE create o trattate dal contraente, la Commissione è considerata l'originatore e i diritti spettanti all'originatore sono esercitati dall'autorità contraente.
Storico versioni
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