Art. 45
Disposizioni per contratti e convenzioni di sovvenzione classificati
In vigore dal 13 mar 2015
Disposizioni per contratti e convenzioni di sovvenzione classificati
1. Qualora a un candidato, offerente o richiedente siano fornite ICUE durante la procedura di aggiudicazione, l'invito a presentare offerte contiene una disposizione che impone al candidato, offerente o richiedente che non ha presentato un'offerta o proposta o che non è stato selezionato l'obbligo di restituire tutti i documenti classificati entro un periodo di tempo determinato.
2. L'autorità contraente o che eroga la sovvenzione notifica, attraverso l'autorità di sicurezza della Commissione, all'NSA, DSA competente o altra autorità di sicurezza competente l'aggiudicazione di un contratto o di una convenzione di sovvenzione classificati e i dati pertinenti, quali il nome del/i contraente/i o beneficiari, la durata del contratto e il livello massimo di classifica.
3. In caso di estinzione di detti contratti o convenzioni di sovvenzione, l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione ne notifica immediatamente, attraverso l'autorità di sicurezza della Commissione, l'NSA, DSA o altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui il contraente o beneficiario della sovvenzione ha sede.
4. Di norma, alla cessazione del contratto o della convenzione di sovvenzione classificati oppure al termine della partecipazione di un beneficiario della sovvenzione, il contraente o il beneficiario della sovvenzione è tenuto a restituire all'autorità contraente o che eroga la sovvenzione le ICUE in suo possesso.
5. La SAL contiene disposizioni specifiche per l'eliminazione delle ICUE durante l'esecuzione o alla cessazione del contratto o della convenzione di sovvenzione classificati.
6. Se è autorizzato a conservare le ICUE alla cessazione di un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati, il contraente o beneficiario della sovvenzione continua a rispettare le norme minime previste dalla presente decisione nonché a proteggere la riservatezza delle ICUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-45