Art. 43

Accesso del personale dei contraenti e dei beneficiari alle ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Accesso del personale dei contraenti e dei beneficiari alle ICUE L'autorità contraente o che eroga la sovvenzione assicura che il contratto classificato o la convenzione di sovvenzione classificata prevedano disposizioni che consentono al personale di un contraente, subcontraente o beneficiario che ne abbiano bisogno per l'esecuzione del contratto, subcontratto o convenzione di sovvenzione classificati, l'accesso alle ICUE solo se il personale: a) dispone dell'autorizzazione di sicurezza del livello pertinente o è autorizzato debitamente in altro modo da una necessità di conoscere riconosciuta; b) sia stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE ed abbia riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni; c) abbia ricevuto il nulla osta di sicurezza al livello pertinente per le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET dalle rispettive NSA e DSA o da altre autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso del personale dei contraenti e dei beneficiari alle ICUE (Art. 43 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo