Art. 41
Procedura per contratti classificati o convenzioni di sovvenzione
In vigore dal 13 mar 2015
Procedura per contratti classificati o convenzioni di sovvenzione
1. In quanto autorità contraente, ogni servizio della Commissione, nell'aggiudicare un contratto classificato o una convezione di sovvenzione, assicura che le norme minime sulla sicurezza industriale previste nel presente capo siano menzionate o integrate nel contratto e che siano rispettate.
2. Ai fini del paragrafo 1, i servizi competenti della Commissione chiedono il parere della direzione generale Risorse umane e sicurezza, in particolare della direzione Sicurezza, e si assicurano che i modelli di contratti, subcontratti e convenzioni di sovvenzione includano disposizioni che riflettano i principi di base e le norme minime per proteggere le ICUE che devono essere rispettate sia dai contraenti e subcontraenti, sia dai beneficiari delle convenzioni di sovvenzione.
3. La Commissione collabora strettamente con l'NSA, la DSA o altra autorità competente degli Stati membri interessati.
4. L'autorità contraente che intende lanciare una procedura intesa a concludere un contratto classificato o una convenzione di sovvenzione chiede il parere dell'autorità di sicurezza della Commissione sulle questioni relative alla natura e agli elementi classificati della procedura durante tutte le sue fasi.
5. I modelli dei contratti e dei subcontratti classificati, delle convenzioni di sovvenzione classificate, delle comunicazioni contrattuali, degli orientamenti sulle circostanze in cui sono richiesti i nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC), le istruzioni di sicurezza del programma o progetto (PSI), le lettere sugli aspetti di sicurezza (SAL), le visite, la trasmissione e il trasporto di ICUE nell'ambito di contratti o convenzioni di sovvenzione classificati sono definiti nelle norme di attuazione sulla sicurezza industriale, previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione.
6. La Commissione può concludere contratti o convenzioni di sovvenzione classificati che comportano o implicano l'accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di operatori economici registrati in uno Stato membro o in uno Stato terzo che abbia concluso un accordo o un accordo amministrativo conformemente al capo 7 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-41