Art. 40
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2015
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a)
«contratto classificato», un contratto quadro o un contratto, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (13), stipulato dalla Commissione o da uno dei suoi servizi, con un contraente per la fornitura di beni mobili o immobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, la cui esecuzione richiede o implica la creazione, il trattamento o la conservazione di ICUE;
b)
«subcontratto classificato», un contratto stipulato da un contraente della Commissione o uno dei suoi servizi con un altro contraente (vale a dire il subcontraente) per la fornitura di beni mobili o immobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, la cui esecuzione richiede o implica la creazione, il trattamento o la conservazione di ICUE;
c)
«convenzione di sovvenzione classificata», una convenzione con cui la Commissione concede una sovvenzione, come stabilito nella parte I, titolo VI, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la cui esecuzione richiede o implica la creazione, il trattamento o la conservazione di ICUE;
d)
«autorità di sicurezza designata» (DSA), l'autorità che fa capo all'autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica nazionale riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell'attuazione della medesima. La funzione della DSA può essere espletata dall'NSA o da qualsiasi altra autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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