Art. 39
Principi di base
In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base
1. Per «sicurezza industriale» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE:
a)
nell'ambito di contratti classificati, da parte di:
i)
candidati od offerenti attraverso la procedura di appalto e aggiudicazione;
ii)
contraenti o subcontraenti lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati;
b)
nell'ambito di convenzioni di sovvenzione classificate, da parte di:
i)
i richiedenti durante le procedure di concessione di una sovvenzione;
ii)
i beneficiari lungo tutto il ciclo di vita delle convenzioni di sovvenzione classificate.
2. Tali contratti o convenzioni di sovvenzione non contemplano le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
3. Se non stabilito diversamente, le disposizioni del presente capo relative ai contratti o ai contraenti si applicano anche ai subcontratti o ai subcontraenti classificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-39