Art. 39

Principi di base

In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base 1.   Per «sicurezza industriale» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE: a) nell'ambito di contratti classificati, da parte di: i) candidati od offerenti attraverso la procedura di appalto e aggiudicazione; ii) contraenti o subcontraenti lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati; b) nell'ambito di convenzioni di sovvenzione classificate, da parte di: i) i richiedenti durante le procedure di concessione di una sovvenzione; ii) i beneficiari lungo tutto il ciclo di vita delle convenzioni di sovvenzione classificate. 2.   Tali contratti o convenzioni di sovvenzione non contemplano le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 3.   Se non stabilito diversamente, le disposizioni del presente capo relative ai contratti o ai contraenti si applicano anche ai subcontratti o ai subcontraenti classificati.
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