Art. 37

Accreditamento di CIS che trattano ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Accreditamento di CIS che trattano ICUE 1.   Tutti i CIS che trattano ICUE sono soggetti a una procedura di accreditamento basata sui principi dell'IA, il cui livello di dettaglio deve essere commisurato al livello di protezione richiesto. 2.   La procedura di accreditamento comprende la convalida formale, da parte dell'SAA della Commissione, del piano di sicurezza per il CIS pertinente al fine di garantire che: a) la procedura di gestione del rischio, di cui all', paragrafo 2, sia stata effettuata in modo adeguato; b) il proprietario del sistema abbia accettato consapevolmente il rischio residuo; e c) sia stato raggiunto un livello sufficiente di protezione del CIS, e delle ICUE in esso trattate, conformemente alla presente decisione. 3.   L'SAA della Commissione rilascia una dichiarazione di accreditamento che determina il livello di classifica più elevato delle ICUE che può essere trattato nel CIS nonché i termini e le condizioni associati al funzionamento. Ciò non pregiudica i compiti affidati al comitato di accreditamento di sicurezza stabiliti all' del regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 4.   Un comitato di accreditamento di sicurezza (SAB) comune è responsabile dell'accreditamento dei CIS della Commissione che coinvolgono diverse parti. Esso è composto di un rappresentante SAA di ciascuna parte coinvolta e vi partecipa un rappresentante SAA della Commissione. 5.   La procedura di accreditamento consiste in una serie di compiti assegnati alle parti coinvolte. Il proprietario del sistema CIS è il solo responsabile della preparazione dei fascicoli e della documentazione. 6.   L'accreditamento compete all'SAA della Commissione, che, in qualsiasi momento del ciclo di vita del CIS, ha diritto di: a) chiedere l'applicazione di una procedura di accreditamento; b) effettuare audit o ispezioni del CIS; c) qualora non siano più soddisfatte le condizioni di funzionamento, chiedere la definizione e l'attuazione effettiva di un piano di miglioramento della sicurezza entro tempi ben definiti, arrivando a ritirare l'autorizzazione al funzionamento del CIS fino a quando le condizioni di funzionamento non siano nuovamente soddisfatte. 7.   La procedura di accreditamento è stabilita in una norma sulla procedura di accreditamento per i CIS che trattano ICUE, che è adottata a norma dell', paragrafo 3, della decisione C(2006) 3602.
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Accreditamento di CIS che trattano ICUE (Art. 37 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo