Art. 35
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2015
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a)
«accreditamento», l'autorizzazione e l'approvazione formale accordata a un sistema di comunicazione e informazione dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento di ICUE nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale del piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione;
b)
«procedura di accreditamento», le misure e i compiti necessari richiesti dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza prima di accordare l'accreditamento. Tali misure e compiti sono specificati in una norma di procedura di accreditamento;
c)
«sistema di comunicazione e informazione (CIS)», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Un sistema di comunicazione e informazione comprende l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse dell'informazione;
d)
«rischio residuo», il rischio che permane una volta attuate delle misure di sicurezza, dato che non tutte le minacce possono essere neutralizzate né tutte le vulnerabilità eliminate;
e)
«rischio», la possibilità che una data minaccia sfrutti le vulnerabilità interne ed esterne di un'organizzazione o di uno qualsiasi dei sistemi da essa utilizzati, arrecando pertanto danno all'organizzazione o ai suoi beni materiali o immateriali. È calcolato come una combinazione tra le probabilità del verificarsi delle minacce e il loro impatto;
f)
«accettazione del rischio», la decisione di accettare la permanenza di un rischio residuo in seguito al trattamento del rischio;
g)
«valutazione del rischio», l'identificazione delle minacce e delle vulnerabilità e l'esecuzione delle relative analisi del rischio, ossia l'analisi della probabilità e dell'impatto;
h)
«comunicazione del rischio», lo sviluppo della sensibilizzazione ai rischi tra le comunità di utenti del CIS, informando di tali rischi le autorità di approvazione e riferendo sugli stessi alle autorità operative;
i)
«trattamento del rischio», mitigazione, rimozione, riduzione (tramite un'opportuna combinazione di misure tecniche, materiali, organizzative o procedurali), trasferimento o controllo del rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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