Art. 35

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2015
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) «accreditamento», l'autorizzazione e l'approvazione formale accordata a un sistema di comunicazione e informazione dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento di ICUE nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale del piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione; b) «procedura di accreditamento», le misure e i compiti necessari richiesti dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza prima di accordare l'accreditamento. Tali misure e compiti sono specificati in una norma di procedura di accreditamento; c) «sistema di comunicazione e informazione (CIS)», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Un sistema di comunicazione e informazione comprende l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse dell'informazione; d) «rischio residuo», il rischio che permane una volta attuate delle misure di sicurezza, dato che non tutte le minacce possono essere neutralizzate né tutte le vulnerabilità eliminate; e) «rischio», la possibilità che una data minaccia sfrutti le vulnerabilità interne ed esterne di un'organizzazione o di uno qualsiasi dei sistemi da essa utilizzati, arrecando pertanto danno all'organizzazione o ai suoi beni materiali o immateriali. È calcolato come una combinazione tra le probabilità del verificarsi delle minacce e il loro impatto; f) «accettazione del rischio», la decisione di accettare la permanenza di un rischio residuo in seguito al trattamento del rischio; g) «valutazione del rischio», l'identificazione delle minacce e delle vulnerabilità e l'esecuzione delle relative analisi del rischio, ossia l'analisi della probabilità e dell'impatto; h) «comunicazione del rischio», lo sviluppo della sensibilizzazione ai rischi tra le comunità di utenti del CIS, informando di tali rischi le autorità di approvazione e riferendo sugli stessi alle autorità operative; i) «trattamento del rischio», mitigazione, rimozione, riduzione (tramite un'opportuna combinazione di misure tecniche, materiali, organizzative o procedurali), trasferimento o controllo del rischio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:444:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo