Art. 11
Procedura di autorizzazione di sicurezza
In vigore dal 13 mar 2015
Procedura di autorizzazione di sicurezza
1. I direttori generali o i capi servizio della Commissione individuano all'interno del proprio servizio le persone che necessitano di accedere a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore per svolgere le proprie mansioni e che pertanto necessitano di un'autorizzazione di sicurezza.
2. Non appena sia noto che una persona assumerà una posizione che necessita dell'accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, il responsabile locale della sicurezza del servizio della Commissione interessato informa l'autorità di sicurezza della Commissione, che trasmette alla persona il questionario per il nulla osta di sicurezza emesso dall'autorità di sicurezza nazionale dello Stato membro con la cui nazionalità la persona è stata assunta come membro del personale delle istituzioni europee. L'interessato esprime in forma scritta il proprio consenso a essere sottoposto alla procedura per il nulla osta di sicurezza e restituisce al più presto il questionario all'autorità di sicurezza della Commissione.
3. L'autorità di sicurezza della Commissione trasmette il questionario per il nulla osta di sicurezza compilato all'autorità di sicurezza nazionale dello Stato membro con la cui nazionalità la persona è stata assunta come membro del personale delle istituzioni europee, chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di ICUE a cui la persona può chiedere di accedere.
4. Se viene a conoscenza di informazioni rilevanti per l'indagine di sicurezza relativa a una persona che ha chiesto un nulla osta di sicurezza, l'autorità di sicurezza della Commissione le comunica all'autorità di sicurezza nazionale competente conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.
5. Al termine dell'indagine di sicurezza e non appena possibile dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della pertinente autorità di sicurezza nazionale circa la valutazione generale dei risultati dell'indagine, l'autorità di sicurezza della Commissione:
a)
può concedere un'autorizzazione per accedere alle ICUE alla persona interessata e autorizzare l'accesso alle ICUE fino al livello pertinente fino a una data specificata dalla persona ma per cinque anni al massimo, qualora dall'indagine di sicurezza emerga la garanzia dell'inesistenza di informazioni negative note che metterebbero in discussione la lealtà, l'onestà e l'affidabilità della persona;
b)
se dall'indagine di sicurezza non emerge tale garanzia, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, ne dà comunicazione alla persona interessata, la quale può chiedere di essere ascoltata dall'autorità di sicurezza della Commissione, che a sua volta può rivolgersi all'autorità di sicurezza nazionale competente per ulteriori chiarimenti che quest'ultima può fornire in base alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di riconferma dell'esito dell'indagine di sicurezza, l'autorizzazione ad accedere alle ICUE non può essere concessa.
6. L'indagine di sicurezza e relativi risultati sono soggetti alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro in questione, ivi comprese quelle relative ai ricorsi. Le decisioni dell'autorità di sicurezza della Commissione sono soggette a ricorso conformemente allo statuto.
7. La Commissione accetta l'autorizzazione di accesso alle ICUE rilasciata da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell'Unione, purché in corso di validità. L'autorizzazione copre qualsiasi incarico della persona interessata nella Commissione. L'istituzione, l'organo o l'agenzia dell'Unione in cui persona interessata è assunta notifica all'autorità di sicurezza nazionale competente il cambiamento del datore di lavoro.
8. Se il periodo di servizio di una persona non inizia entro dodici mesi dalla comunicazione dell'esito dell'indagine di sicurezza all'autorità di sicurezza della Commissione o se vi è un'interruzione del servizio di dodici mesi, durante la quale la persona non ha occupato un posto presso la Commissione o qualunque altra istituzione, organo o agenzia dell'Unione o presso l'amministrazione di uno Stato membro, l'autorità di sicurezza della Commissione riferisce la questione all'autorità di sicurezza nazionale, affinché questa confermi se il nulla osta di sicurezza resta valido e pertinente.
9. Se viene a conoscenza di informazioni concernenti un rischio per la sicurezza posto da una persona in possesso di un'autorizzazione di sicurezza valida, l'autorità di sicurezza della Commissione le comunica all'autorità di sicurezza nazionale competente in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.
10. Se un'autorità di sicurezza nazionale (NSA) comunica all'autorità di sicurezza della Commissione il ritiro della garanzia fornita conformemente al paragrafo 5, lettera a), per una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso alle ICUE valida, l'autorità di sicurezza della Commissione può chiederle i chiarimenti che è in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Se le informazioni negative sono confermate dall'autorità di sicurezza nazionale, l'autorizzazione di sicurezza è ritirata e la persona in questione è esclusa dall'accesso alle ICUE e da posti nei quali tale accesso sia possibile o nei quali la persona potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza.
11. La decisione di ritirare o sospendere un'autorizzazione di accesso alle ICUE ad una persona che rientra nel campo di applicazione della presente decisione e, se opportuno, i relativi motivi devono essere comunicati alla persona interessata la quale può chiedere di essere ascoltata dall'autorità di sicurezza della Commissione. Le informazioni fornite dall'NSA devono essere soggette alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro in questione. Le decisioni adottate dall'autorità di sicurezza della Commissione in questo ambito sono soggette a ricorso conformemente allo statuto.
12. I servizi della Commissione si assicurano che gli esperti nazionali distaccati per un posto che richiede l'accesso alle ICUE presentino, prima di assumere l'incarico, un nulla osta di sicurezza del personale o un certificato di nulla osta di sicurezza del personale, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, all'autorità di sicurezza della Commissione che, su tale base, rilascia un'autorizzazione di sicurezza per accedere alle ICUE fino al livello equivalente a quello indicato nel nulla osta di sicurezza nazionale, con una validità massima equivalente alla durata del loro incarico.
13. I membri della Commissione che hanno accesso alle ICUE in virtù delle proprie funzioni sulla base del trattato devono essere messi al corrente degli obblighi di sicurezza in un'ottica di tutela delle ICUE.
14. Le registrazioni dei nulla osta e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati per accedere alle ICUE devono essere conservate dall'autorità di sicurezza della Commissione a norma della presente decisione. In tali registrazioni figurano almeno il livello di ICUE cui può accedere la persona in questione, la data di concessione del nulla osta di sicurezza e il periodo di validità.
15. L'autorità di sicurezza della Commissione può rilasciare un PSCC in cui figurano il livello di ICUE cui può accedere la persona in questione (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di validità della relativa autorizzazione di accesso alle ICUE e la data di scadenza del certificato stesso.
16. Dopo la concessione iniziale delle autorizzazioni di sicurezza e purché la persona abbia prestato servizio ininterrottamente presso la Commissione europea o altre istituzioni, organi o agenzie dell'Unione e continui ad avere bisogno di accedere alle ICUE, l'autorizzazione di sicurezza per accedere alle ICUE è riesaminata ai fini del rinnovo, di norma, ogni cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito dell'ultima indagine di sicurezza su cui si basava.
17. L'autorità di sicurezza della Commissione può estendere la validità dell'autorizzazione di sicurezza esistente fino a dodici mesi, se non sono state ricevute informazioni negative dall'autorità di sicurezza nazionale o da un'altra autorità nazionale competente entro due mesi dalla data di trasmissione della richiesta di rinnovo e del corrispondente questionario per il nulla osta di sicurezza. Se al termine dei dodici mesi la pertinente autorità di sicurezza nazionale o un'altra autorità nazionale competente non ha comunicato il proprio parere all'autorità di sicurezza della Commissione, alla persona in questione devono essere assegnate mansioni che non necessitano di un'autorizzazione di sicurezza.
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